Parcheggiare le biciclette nei cortili
Ultimo aggiornamento 06.04.2011, 08:57
La Città di Torino, nell'ambito di un programma politico volto a ridurre l'inquinamento urbano dovuto al traffico, è da anni impegnata a promuovere la diffusione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e ad agevolare quindi coloro che utilizzano la bicicletta al posto dell'automobile per i loro spostamenti non soltanto nel tempo libero, ma soprattutto per i tragitti casa scuola e casa lavoro.
Al fine di consentire il parcheggio della propria bicicletta nei cortili dei condomini, il Consiglio Comunale ha approvato il 20 Febbraio 2001 con deliberazione n. 21 la modifica del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene
Al fine di consentire il parcheggio della propria bicicletta nei cortili dei condomini, il Consiglio Comunale ha approvato il 20 Febbraio 2001 con deliberazione n. 21 la modifica del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene
Gli articoli in particolare
All'art. 48, punto 2 del vigente Regolamento Edilizio, è stabilito che:
"In caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/1990, devono essere ricavati appositi spazi destinati al deposito delle biciclette, nei cortili, o in altre parti di uso comune dell'edificio, in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento".
"In caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/1990, devono essere ricavati appositi spazi destinati al deposito delle biciclette, nei cortili, o in altre parti di uso comune dell'edificio, in misura non inferiore all'1% della superficie utile lorda oggetto di intervento".
All'art. 82 punto 4, del vigente Regolamento d'Igiene è scritto che:
"In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile".
"In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile".
Le ragioni della scelta
Lo scopo delle disposizioni contenute all’interno dei due regolamenti è quello di evitare, per precise ragioni di interesse pubblico, che alcuni regolamenti di condominio possano imporre il divieto di ricovero delle biciclette nei cortili. Inoltre, le disposizioni regolamentari si inseriscono nei più generali interventi adottati dall’Amministrazione in materia di contenimento dell’inquinamento atmosferico.
Problemi di sicurezza degli spazi
Il deposito delle biciclette deve avvenire nel rispetto delle normative di sicurezza garantendo gli spazi di percorso occorrenti ai condomini ma anche necessari agli interventi di emergenza come i Vigili del Fuoco, ambulanze, ecc. e ogni altro accorgimento utile che ovviamente sarà definito all’interno del condominio. Non sussiste problema di intrusione di estranei in quanto per “numeri civici collegati al cortile” si vuole intendere esclusivamente i condomini/edifici dei quali il cortile é pertinenza e quindi ci si riferisce esclusivamente ad un uso riservato ai condòmini e/o inquilini di tali condomini/stabili.
E se il regolamento condominiale mi vieta di parcheggiare la bici in cortile?
Una sentenza emessa dal Tribunale di Milano a seguito di un contenzioso insorto relativamente all'esercizio di tale diritto all'interno di un condominio afferma che:
"la generale destinazione dei cortili al riparo di biciclette utilizzate dagli abitanti degli stabili cui acceda il cortile, non può essere contrastata dai titolari dei diritti reali sui cortili stessi, siano essi proprietari singoli o, come nel caso del condominio, collettivi" ha specificato che il regolamento comunale deve essere ritenuto in ogni caso vincolante rispetto ai privati in quanto "fonte normativa in senso proprio ed incidente in materia di ordine pubblico delineata dalla legge".
Pertanto, trattandosi di norma regolamentare di ordine pubblico e di immediata attuazione deve essere intesa comeobbligatoria e prevalente nei confronti dei condomini, anche nell'ipotesi che il regolamento condominiale preveda il divieto del ricovero delle biciclette nei cortili.
"la generale destinazione dei cortili al riparo di biciclette utilizzate dagli abitanti degli stabili cui acceda il cortile, non può essere contrastata dai titolari dei diritti reali sui cortili stessi, siano essi proprietari singoli o, come nel caso del condominio, collettivi" ha specificato che il regolamento comunale deve essere ritenuto in ogni caso vincolante rispetto ai privati in quanto "fonte normativa in senso proprio ed incidente in materia di ordine pubblico delineata dalla legge".
Pertanto, trattandosi di norma regolamentare di ordine pubblico e di immediata attuazione deve essere intesa comeobbligatoria e prevalente nei confronti dei condomini, anche nell'ipotesi che il regolamento condominiale preveda il divieto del ricovero delle biciclette nei cortili.
Tutti i condomini devono pagare l’apposizione della rastrelliera?
No, tali attrezzi ed impianti potranno essere installati a spese dei reali utenti. Le decisioni circa le modalità operative di tale diritto (individuazione dello spazio del cortile da destinare a parcheggio bici, ripartizione delle spese di installazione e manutenzione delle rastrelliere, quantificazione del numero massimo di cicli da poter posteggiare, ecc.) saranno da discutere nell'ambito dell'assemblea condominiale.
A tale proposito il regolamento condominiale risulta essere lo strumento idoneo per regolamentare appunto l'esplicazione di tale diritto, affinché non si verifichi un parcheggio "selvaggio" e privo di regole e garanzie per tutti.
A tale proposito il regolamento condominiale risulta essere lo strumento idoneo per regolamentare appunto l'esplicazione di tale diritto, affinché non si verifichi un parcheggio "selvaggio" e privo di regole e garanzie per tutti.
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a cura della Divisione Ambiente - Settore Tutela Ambiente del Comune di Torino
Le domande frequenti
L’amministratore è responsabile del danneggiamento o del furto della bici posteggiata nel cortile?
No, non vi è nessuna responsabilità da parte dell’amministratore in caso di furto o danneggiamento di biciclette posteggiate nel cortile.
No, non vi è nessuna responsabilità da parte dell’amministratore in caso di furto o danneggiamento di biciclette posteggiate nel cortile.
E’ obbligatoria l’installazione delle rastrelliere per il ricovero delle bici ?
Non è obbligatoria, se però le bici in cortile diventano tante il decoro lo impone.
Non è obbligatoria, se però le bici in cortile diventano tante il decoro lo impone.
Info
Numero Verde InformAmbiente 800-018235
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
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